Decreto Manifesto degli studi a.a 2023/2024

Decreto_Direttore_Manifesto degli studi_2023.2024

MANIFESTO DEGLI STUDI 2023-2024
TITOLO I
OFFERTA FORMATIVA
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Manifesto contiene l’offerta formativa attivata in base alle normative vigenti dall’Accademia di Belle Arti di Viterbo per l’Anno Accademico 2023/2024 e disciplina le procedure amministrative per gli studenti italiani e internazionali che si immatricolano e/o iscrivono ai corsi di studio di qualsiasi livello.
Art. 2 – Corsi di studio
2.1. Corsi triennali per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello – DAPL
2.1.1. Dipartimento di Arti Visive
Dipartimento di Arti Visive
DAPL01 – Pittura
DAPL02 – Scultura
Dipartimento di Arti Applicate
DAPL05 – Scenografica
DAPL06 – Graphic design
DAPL06 – Fashion design
DAPL06 – Fotografia
DAPL07 – Restauro
DAPL08 – Cinema e Televisione
Dipartimento di comunicazione e didattica dell’arte
DAPL09 – Discipline della valorizzazione dei beni culturali

2.2 Corsi biennali per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello – DASL
Dipartimento di Arti Visive e Discipline dello spettacolo
DAPL01 – Pittura
DAPL02 – Scultura
DASL04 – Grafica d’Arte
DASL05 – Scenografica
DASL05 – Costumista di scena
DASL06 – Graphic Design
DASL06 – Fashion Design
DASL06 – Fashion Stylist
DASL06 – Fotografia

2.3. Equipollenza titoli di studio AFAM
Nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) nei Commi da 102 a 107, al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, è dichiarata l’equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, così come qui di seguito specificato:
Diplomi Accademici di I Livello (triennali – ordinamentali)
Tutti i Diplomi Accademici di I Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea rilasciati dalle università appartenenti alla Classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007
Diplomi Accademici di II Livello (biennali – sperimentali)
I Diplomi Accademici di II Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea Magistrale (II Livello) rilasciati dalle università di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007) appartenenti alle seguenti Classi di Laurea Magistrale:
Classe LM-12 Design per i Diplomi Accademici di II Livello rilasciati nell’ambito della Scuola di «Progettazione artistica per l’impresa»:
Fashion Design
Classe LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per i Diplomi Accademici di II Livello rilasciati nell’ambito delle Scuole di «Scenografia» e «Nuove tecnologie dell’arte»:
Scenografia – Indirizzo Cinema e TV
Scenografia – Indirizzo Costume per lo spettacolo
Nuove tecnologie dell’arte – Fotografia
Classe LM-89 Storia dell’arte per i diplomi rilasciati nell’ambito delle restanti Scuole:
Arti Visive: Pittura
Arti Visive: Scultura
Arti Visive: Grafica
Comunicazione e didattica dell’arte – Indirizzo Didattica Multimediale
Diplomi di Vecchio Ordinamento (quadriennali)
I Diplomi rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai Diplomi Accademici di II Livello secondo le medesime corrispondenze alle Classi di Laurea Magistrale universitarie.
Rilievi finali per le equipollenze dei titoli biennali sperimentali di II Livello e quadriennali di Vecchio Ordinamento
Tale attestazione è formulata secondo le indicazioni della Legge 228/2012 nelle more dell’approvazione definitiva dell’Ordinamento dei Corsi di II Livello da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca

TITOLO II – ACCESSO AI CORSI
Art. 3 – Requisiti di accesso
3.1. Corsi triennali per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello
Per l’iscrizione al corso accademico di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
La durata del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dagli ordinamenti dei singoli corsi di studio.

3.2. Corsi biennali per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello
Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso del diploma accademico di primo livello o di laurea corrispondente ai requisiti richiesti dal corso, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
La durata del corso di secondo livello è di due anni; per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 120 CFA, oltre i 180 già acquisiti con il diploma di primo livello e riconosciuti validi per l’ammissione al corso.

Art. 4 – Procedure di iscrizione ai corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello
4.1. Iscrizione al primo anno di corso
L’iscrizione al primo anno dei corsi di studio è definita immatricolazione, in quanto prevede l’attribuzione di un numero di matricola che lo studente conserverà per tutto il ciclo degli studi, ed avviene secondo le seguenti modalità:
Iscrizione diretta: accedono con iscrizione diretta, per i corsi di Pittura, Scultura, Scenografia, gli studenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di maturità artistica, maturità d’arte applicata; per i corsi di Design, gli studenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di maturità artistica sezione Architettura, Arredamento; per i corsi di Graphic Design, gli studenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Maturità artistica sezione grafica pubblicitaria e fotografia e Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria; per i corsi di Fashion Design, gli studenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Maturità artistica e Diploma Tecnico dell’abbigliamento e moda; per i corsi di Cinema e Fotografia, gli studenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Tecnico dell’Industria Audiovisiva, Tecnico della produzione dell’immagine fotografica.
Documenti necessari per l’iscrizione:
– domanda di immatricolazione prestampata (anche online), compilata sottoscritta ed inviata via mail
titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma (diploma di maturità)
– numero due fototessera
– fotocopia del documento di identità e codice fiscale
– ricevuta di versamento della tassa di immatricolazione e iscrizione
– ricevuta di versamento della tassa regionale
– ricevuta di versamento del contributo accademico
– autocertificazione del certificato di nascita, residenza e stato di famiglia
– titolo di accesso

Art.5 Procedure e tempistiche iscrizioni
5.1 Iscrizione all’esame di ammissione
Entro il 10/09/2023: presentazione domanda di Iscrizione all’esame di ammissione ai Corsi:

5.2 Immatricolazione diretta
Entro il 10/09/2023: presentazione domanda di Immatricolazione diretta ai Corsi

5.3 immatricolazione dato il superamento dell’esame di ammissione ai Corsi
Entro il 30/09/2023: i candidati ammessi devono, sotto pena di decadenza – effettuare la procedura di immatricolazione.

5.4 Iscrizione anni successivi
Entro il 5/10/2023: gli studenti devono effettuare la procedura di rinnovo dell’iscrizione

5.5 Iscrizione ai Corsi Singoli
Entro il 5/10/2023: gli studenti devono effettuare l’iscrizione ai Corsi Singoli di cui all’Art. 18.

TITOLO III – TASSE E CONTRIBUTI
Art. 7 – Principi generali
L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” è una istituzione gestita da un ente privato, la Fondazione Accademia Srl che non riceve contributi dallo stato e che quindi si auto finanzia con le rette e i contributi che riceve dagli studenti e con le risorse che l’ente gestore ricava da altre attività e mette a disposizione per il finanziamento delle attività dell’Accademia.
Gli studenti contribuiscono al funzionamento dell’Istituzione attraverso il pagamento delle tasse di immatricolazione, frequenza e dei contributi per le attività di funzionamento, in base alla capacità contributiva, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente prestazioni per il diritto allo studio universitario (d’ora in poi per brevità ISEE per l’Università).
Annualmente il legale rappresentante dell’ente gestore fissa l’ammontare dei corrispettivi dovuti agli studenti in relazione a fasce di reddito, individuate sulla base ISEE per l’Università, del nucleo familiare di appartenenza.
Gli studenti non in regola con i pagamenti non hanno diritto a frequentare i corsi, sostenere esami, richiedere certificati, discutere la tesi, chiedere il trasferimento presso altro istituto.

Art.8 – Contributo esami di ammissione (trienni, bienni)
Per l’iscrizione ai corsi dell’Accademia di Belle Arti di Viterbo sono previsti dei test/colloqui di ammissione.
Per poter sostenere detti esami di ammissione, i candidati dovranno effettuare il pagamento del contributo per l’esame di ammissione.
Per l’a.a. 2023/2024 il contributo è fissato in 160,00 euro.

Art.9 – Diritti di Segreteria e contribuzione per l’immatricolazione e l’iscrizione
Per l’a.a. 2023/2024
Immatricolazione (solo l ° anno) E 70,00
Iscrizione (annuale) € 60,OO
Esame di Tesi Finale € 470,00
Contributo amministrativo (annuale) € 470,00
Esami annuali di passaggio corso (per ogni sessione estiva. autunnale e suppletiva) € 160,00
Per poter partecipare alla sessione suppletiva anche nel caso del solo esame di tesi è necessario aver versato il contributo amministrativo per l’anno in corso.

Art. 10 – Rette annuali
10.1 Corsi di Primo livello
Per l’a.a. 2023/2024
I fascia (reddito ISEE/ISEEU fino a € 16.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 3.100,00
SOLUZIONE RATEALE € 3.500,00
Il fascia (reddito ISEE/ISEEU da € 16.000,01 a € 25.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 4.100,00
SOLUZIONE RATEALE € 4.500,00
III fascia (reddito ISEE/ISEEU da € 25.000,Q1 a 31.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 5.100,00
SOLUZIONE RATEALE € 5.500,00
IV fascia (reddito ISEE/ISEEU da € 31.000,01 a 40.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 6.200,00
SOLUZIONE RATEALE € 6.600,00
V fascia (reddito ISEE/ISEEU da 40.000,01) e studenti stranieri
UNICA SOLUZIONE € 7.200,00
SOLUZIONE RATEALE € 7.600,00
Studenti fuori corso non frequentanti
UNICA SOLUZIONE € 1.620,00
SOLUZIONE RATEALE € 2.020,00

10.2 Corsi di Secondo livello
Per l’a.a. 2023/2024
I fascia (reddito ISEE/ISEEU fino il E 25.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 4,100,00
SOLUZIONE RATEALE € 4.500,00
Il fascia (reddito ISEE/ISEEU da € 25.ooom il 31.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 5,100,00
SOLUZIONE RATEALE € 5.500,00
III fascia (reddito ISEE/ISEEU da e 31.000,01 il 40.000,00)
UNICA SOLUZIONE € 6.200,00
SOLUZIONE RATEALE € 6.600,00
IV fascia (reddito ISEE/ISEEU da 40.000,01 ) e studenti stranieri
UNICA SOLUZIONE € 7.200,00
SOLUZIONE RATEALE € 7.600,00
Studenti fuori corso non frequentanti
UNICA SOLUZIONE € 1.620,00
SOLUZIONE RATEALE € 2.020,00

Art.11 – Tassa Regionale per il diritto allo studio
La tassa per il diritto allo studio universitario è un tributo regionale istituito con l’art. 3 commi da 20 a 23 della Legge 549/1995 per consentire alle regioni e alle Province autonome di finanziare interventi per il diritto allo studio.
L’importo della tassa regionale per l’a.a. 2023-2024 è di 140 euro. Eventuali rimborsi della tassa regionale devono essere richiesti esclusivamente all’Azienda per il diritto agli studi universitari (DiscoLazio).
L’avviso di pagamento è generato attraverso il sistema pagoPa
https://laziodisco.servizi-pa-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
La copia della ricevuta di pagamento va allegata ai documenti per l’iscrizione.

Art.12 – Diritti di Segreteria e contribuzione per l’immatricolazione e l’iscrizione agli anni successivi al primo (anche fuori corso frequentanti) Trienni e Bienni
Vedi Artt. 9 e 10.

Art.13 – Mora
In caso di mancato rispetto dei termini temporali di pagamento, lo studente è tenuto a pagare una mora del valore di € 50,00 a partire dal primo giorno successivo alla scadenza stabilita per ogni mese o frazione di mese.

Art.14 – Rimborsi
Non sono previsti rimborsi.

Art.15 – Tassa ritiro diploma
Per poter ottenere il diploma, lo studente deve provvedere a presentare alla segreteria dell’Accademia, al momento dell’iscrizione alla prova finale la ricevuta di versamento sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del registro/Concessioni governative – quale tassa per il rilascio del Diploma di Accademia di belle arti legalmente riconosciuta pari a € 90,84;

Art.16 – Tassa ricognizione
n caso di interruzione temporanea e successiva ripresa degli studi, oltre alla contribuzione prevista per l’iscrizione all’Anno Accademico in corso, è prevista una “tassa di ricognizione” pari a € 470,00 per ogni Anno Accademico non frequentato.

Art.17 – Corsi singoli
È consentita la frequenza di alcuni corsi ad esterni.
Ogni anno il legale rappresentante, sentito il Consiglio Accademico, delibera i corsi per i quali sono ammessi iscritti ai Corsi Singoli. La domanda di iscrizione alle discipline può essere presentata da tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.
I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal legale rappresentante, il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.
La rata prevista per l’iscrizione ai corsi singoli è comprensiva della quota per diritti di segreteria,
Al termine del corso è possibile accedere, su richiesta compilata, all’esame relativo alla disciplina frequentata e richiedere il riconoscimento dei relativi CFA.
Gli iscritti ai corsi singoli frequentano le lezioni insieme agli studenti negli orari previsti per ogni insegnamento, possono sostenere esami e ottengono l’attestazione di frequenza al corso singolo frequentato con eventuale dicitura di superamento dell’esame.
All’interno dell’offerta dei corsi singoli sono presenti corsi per l’acquisizione dei 24 crediti negli ambiti a) b) c) come da DM 616/2017

Art. 18 – Imposta di bollo
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare n. 29 del 1 ° giugno 2005 dell’Agenzia delle Entrate, per effetto dell’art. 7-bis c. 3 del DL del 26 aprile 2013 n. 43, inserito in sede di conversione nella Legge del 24 giugno 2013 n. 71, si precisa che le domande ed i documenti elencati sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di € 16,00:
a. Domanda per rilascio del diploma accademico di I e li livello
b. Certificato di iscrizione e frequenza
c. Certificato di carriera scolastica
d. Domanda di iscrizione e immatricolazione (imposta di bollo compresa nella tassa d’iscrizione)
e. Domanda di iscrizione ai corsi singoli (imposta di bollo compresa nella tassa d’iscrizione)
f. Domanda di trasferimento presso altra Accademia
g. Domanda di sospensione studi
h. Domanda di ricognizione della qualità di studente
i. Dichiarazione di rinuncia agli studi
L’imposta di bollo viene generalmente assolta mediante apposizione della relativo contrassegno sul documento cartaceo che richiede l’assolvimento dell’imposta.

TITOLO IV – STUDENTI INTERNAZIONALI
Art. 19 – Studenti stranieri
19.1 – EXTRA UE
Lo studente extra UE che desidera studiare in Italia, deve richiedere un visto presso il Consolato/ Ambasciata italiana del proprio Paese. La procedura potrebbe richiedere tempi lunghi e la presentazione di documenti. Si consiglia di richiedere il visto prima possibile.
Le procedure possono variare da paese a paese, ma in generale viene richiesto dal Consolato/ Ambasciata:
Per i Corsi Accademici di primo livello:
– titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
– certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università nel tuo Paese di provenienza;
– lettera di idoneità all’immatricolazione presso l’Accademia di Belle Arti, se ottenuta;
– procedura telematica di “domanda di preiscrizione” disponibile sul sito Universitaly.
Per i Corso Accademici di secondo livello:
– titolo di studio di primo livello conseguito presso una Accademia o Università o titolo post-secondario conseguito presso un Istituto Superiore non universitario che consenta il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo;
– certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti(ad esempio Diploma Supplement, ove adottato dalla istituzione di provenienza);
– lettera di idoneità all’immatricolazione presso l’Accademia di Belle Arti, se ottenuta;
– procedura telematica di “domanda di preiscrizione” disponibile sul sito Universitaly.
19.2 – UE
Lo studente UE ed EFTA o proveniente da San Marino o Città del Vaticano non ha bisogno di un visto per studiare in Italia. È comunque, consigliabile informarsi presso il Consolato/’Ambasciata italiana nel proprio paese per ulteriori informazioni.

TITOLO V – STUDENTI DISABILI
Art. 20 – Studenti disabili e con disturbi dell’apprendimento
Lo studente che, al momento della domanda di iscrizione, consegna, insieme alla documentazione, una certificazione di diagnostica secondo la normativa vigente (certificazione di invalidità civile, certificazione di handicap ex legge 104/92, certificazione DSA aggiornata), può accedere ai servizi messi a disposizione dall’Accademia di Belle Arti di Viterbo per garantire agli studenti con disabilità il diritto allo studio e la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita accademica.
Per essere ritenuta valida, la certificazione presentata necessita dei seguenti requisiti:
– essere stata effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, o da strutture accreditate se previste dalle Regioni;
– se non supera i tre anni dalla data del rilascio;
-se la certificazione diagnostica è stata fatta dopo i 18 anni, la diagnosi resta valida per tutto il percorso accademico;
20.1. Il test di ammissione
La presentazione della certificazione al momento della presentazione della domanda di ammissione permette allo studente di accedere ai test di ammissione usufruendo di un trattamento individualizzato. Le misure dispensative e compensative da adottare (la concessione di tempi aggiuntivi non superiori al 30% del tempo concesso per la prova e/o l’avvalersi di ausili e strumenti tecnici) durante il test possono essere richieste dallo studente alla segreteria didattica, che si occuperà di inviare la comunicazione alla Commissione.
20.2. La didattica e l’esame di profitto
All’inizio del corso lo studente è invitato a prenotare un colloquio individuale con il Coordinatore di Scuola per valutare le misure dispensative e compensative più consone sia nella gestione dell’apprendimento, sia per la strutturazione dell’esame di profitto.
Le leggi n.104/1992 e n.17/1999 per il trattamento individualizzato anche in sede di esame, previa intesa con il docente, prevedono la possibilità di: valutare in termini quantitativi e insieme al docente il programma didattico, impiegare specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia della disabilità, di svolgere prove equipollenti (ad esempio sostenere un orale al posto di uno scritto), di disporre di tempi aggiuntivi e di suddividere la materia d’esame in più prove parziali.
*Normativa di riferimento DSA Legge n. 170 del 8 ottobre 2010
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell’interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

TITOLO VI – Corsi e frequenza
Art. 21 –Piano di studi
Il piano di studi è l’insieme degli esami che ogni studente deve sostenere per completare il proprio percorso accademico.
Ogni corso, triennale o biennale, prevede una serie di attività formative (insegnamenti, laboratori, stage, altre attività): alcune sono obbligatorie, altre invece possono essere scelte liberamente dallo studente. La somma delle attività obbligatorie e a scelta costituisce il proprio, personale piano di studi.
Per poter conseguire regolarmente il diploma ogni studente deve dimostrare, al termine della propria carriera accademica, di avere conseguito 180 CFA nel caso di percorso triennale o 120 CFA nel caso di percorso biennale.
Ogni piano di studi è poi ulteriormente suddiviso in:
21.1. Attività formative di base
Tutti quegli insegnamenti che forniscono elementi conoscitivi, strumenti metodologici e analitici di tipo generale negli ambiti disciplinari di riferimento per il corso accademico. Fondamentali per il percorso di apprendimento dello studente, non possono essere sostituite attraverso operazioni di cambio materia, a meno che non sussista una valida motivazione (come, ad esempio, la mancata attivazione del corso da parte dell’istituzione o comprovate ragioni di necessità da parte dello studente).
21.2. Attività formative caratterizzanti
Tutti quegli insegnamenti teorico-pratici indispensabili per definire i contenuti culturali e le abilità che qualificano le figure professionali da costruire attraverso il corso accademico. Essenziali per il percorso professionalizzante, non possono essere sostituite attraverso operazioni di cambio materia, a meno che non sussista una valida motivazione (come, ad esempio, la mancata attivazione del corso da parte dell’istituzione o comprovate ragioni di necessità da parte dello studente).
21.3. Attività affini e integrative
Tutte quegli insegnamenti che completano il piano di studi con elementi specialistici a valenza sia metodologica, sia contenutistica, sia pratica e in rapporto di funzionalità con gli obiettivi formativi del corso accademico. Riconosciute dal MIUR come attività importanti per il completamento del profilo professionale degli iscritti, non possono essere sostituite attraverso operazioni di cambio materia, a meno che non sussista una valida motivazione (come, ad esempio, la mancata attivazione del corso da parte dell’istituzione o comprovate ragioni di necessità da parte dello studente).
21.4. Lo stage
Lo stage prevede un impegno di 25 ore pari a 1 CFA per tutti i corsi. L’attività di stage, se non obbligatoria nei corsi triennali e biennali, può rientrare nelle attività a scelta dello studente per un massimo di 4 crediti nei trienni e 6 crediti nei bienni.
Lo stage viene svolto presso qualsiasi azienda, ente, associazione o festival ritenuto dallo studente come oggetto di interesse per l’approfondimento del proprio percorso accademico. La struttura può essere individuata in via autonoma o mediante il suggerimento di un docente che ha già avviato un rapporto di collaborazione con la struttura negli anni precedenti (le convenzioni esistenti sono consultabili sul sito o in segreteria).
Prima di iniziare il tirocinio è fondamentale la compilazione di una convenzione tra la struttura prescelta e l’Accademia di Belle Arti di Viterbo. La normativa che regolamenta il tirocinio formativo e tutta la modulistica sono scaricabili online al
Non verranno conteggiate le ore di stage svolte dallo studente prima dell’inizio e dopo la decadenza della convenzione.

21.5. Presentazione e variazione del piano di studi individuale
La presentazione del piano di studi individuale e/o la sua variazione coincide con l’atto di iscrizione/immatricolazione. Senza l’approvazione del piano di studi lo studente non è abilitato alla frequenza e alla iscrizione per le sessioni di esami dei corsi disciplinari previsti.
Il piano di studi va compilato ed eventualmente modificato entro il 15 dicembre; le modifiche relative agli insegnamenti del secondo semestre possono essere apportate entro il 31 gennaio con apposito modulo. La domanda di modifica del piano di studi individuale, tramite apposito modulo, deve essere corredata da una copia del piano di studi precedentemente presentato.
Le modifiche che non riguardano le materie affini a scelta devono essere approvate dalla commissione piani di studio e saranno successivamente inserite dalla segreteria didattica nei piani individuali visibili online.
Solo dopo formale approvazione lo studente è abilitato a seguire le discipline inserite nel proprio piano di studi.
Il piano di studio, ed eventuali variazioni, deve essere approvato dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Viterbo, che verifica la congruenza con il piano di studio allegato al decreto di riconoscimento del corso.

21.5. Crediti liberi a scelta dello studente (trienni e bienni)
La quantità di crediti liberi da raggiungere è indicata sul proprio piano di studi. È possibile acquisire tali crediti nelle seguenti modalità:
– Iscrivendosi a corsi e superando uno o più esami relativi a insegnamenti attivi per l’anno accademico corrente, non contenuti nel proprio piano di studi;
– partecipando ad iniziative promosse dall’Accademia, anche in collaborazione con enti/associazioni esterni, per le quali sia prevista l’acquisizione di crediti;
– attivando stage a tirocini formativi (vedi punto 21.4)
Art. 22 – Obbligo di frequenza

Art. 23 – Studente lavoratore, obblighi e frequenza
TITOLO VIII – Esami
Art. 24 – Esami
Art. 25 – Esami di profitto
25.1. Ammissione agli esami di profitto
25.2. Accertamento della preparazione
25.3. Sessioni d’esame
25.4. Iscrizione agli esami

Art. 26 –Prove finali
26.1. Sessioni
26.2. Ammissione alla prova finale
26.3. Ritiro del diploma accademico

Art. 27 – Equipollenza del Titolo di studio
La Legge 228 del 24/12/2012, Art. 1, Commi da 102 a 107, ha stabilito che al fine dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, l’equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, così come qui di seguito specificato:
Legge 228 del 24/12/2012, Art. 1,
102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DIPARTIMENTI SCUOLE
Arti Visive Pittura
Scultura
Grafica
Decorazione
Progettazione ed arti applicate Scenografia
Restauro
Progettazione artistica per l’impresa
Nuove tecnologie dell’arte
Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
Didattica dell’arte

Diplomi Accademici di Primo Livello
Tutti i Diplomi Accademici di I Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea rilasciati dalle università appartenenti alla Classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007).
Diplomi Accademici di Secondo Livello
I Diplomi Accademici di II Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea Magistrale (II Livello) rilasciati dalle università di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007) così ripartiti

TITOLO VII – MODIFICHE E TERMINE DELLA CARRIERA
Art. 28 – Passaggi di corso
Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi e in qualunque anno , avendone i requisiti, presentando la domanda alla Direzione con apposito modulo completo in tutte le sue parti, insieme al precedente piano di studi con gli esami sostenuti
28.1 Presupposti, modalità e riconoscimento dei Crediti Formativi
Il passaggio di corso richiesto dallo studente il cui curriculum di studi non presenti alcuna possibilità di riconoscimento, viene effettuato in via amministrativa, qualora lo studente lo richieda espressamente. Allo studente che richiede il passaggio può essere concessa l’iscrizione all’anno successivo qualora gli insegnamenti seguiti e gli esami superati possano essere, per loro affinità, validati ai fini dell’abbreviazione.
Nel caso di esami superati e non presenti nel piano di studi, saranno riconosciuti fino ad un massimo di 10
CFA nell’ambito degli insegnamenti a scelta dello studente.
28.2 Termine per la presentazione delle istanze di passaggio di corso
La domanda di passaggio di corso dovrà essere presentata alla direzione entro il 31 Gennaio dell’anno in corso, fatto salvo eccezioni da concordare con la Direzione.
28.3 Presentazione dell’istanza di passaggio corso
Inviare la richiesta via e-mail alla Segreteria didattica.

Art. 29 – Trasferimenti
29.1. Trasferimenti in uscita
Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 15 settembre purché l’istanza sia accompagnata, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia / Università ospitante ad accogliere la domanda. Il trasferimento viene concesso con decorrenza dal 1° novembre successivo data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l’Accademia di Belle Arti “Lorenzo di Viterbo”, salvo che non abbia annullato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento. L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.
Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.
29.2. Trasferimenti in entrata
La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” entro il 30 settembre.
Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, nomina, ove occorra, una apposita commissione per l’esame del curriculum degli studi dello studente, e delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Istituzione di provenienza, con l’indicazione:
– di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di belle Arti “Lorenzo da Viterbo”;
– di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curriculum pregresso e piani di studio attivati presso l’Accademia di belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, in relazione dell’anno del corso a cui accede lo studente.
Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

Art. 30 – Sospensione degli studi
Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni senza decadenza del maturato formativo conseguito, purché lo studente lo richieda con atto formale. La sospensione degli studi può essere richiesta per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di ricerca, nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili.

Art. 31 – Rinuncia agli studi
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia. Lo studente che, abbia presentato domanda di iscrizione, intenda rinunciare agli studi durante l’attività didattica non avrà diritto al rimborso di tasse e contributi già versati e dovrà altresì versare l’intero ammontare di tasse e contributi relativi all’anno accademico in corso.

Art. 32 – Decadenza della qualifica di studente
Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
La modulistica per le casistiche sopra esposte è disponibile al seguente link:

TITOLO IX – MOBILITA STUDENTESCA INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI ALL’ESTERO
Art. 33 – Mobilità studentesca internazionale
Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, l’Accademia aderisce ai programmi di mobilità internazionale studentesca, a qualsiasi livello di corso di studio, facendo riferimento all’Ufficio Relazioni Internazionali istituito all’interno dell’Accademia e coordinato dal docente responsabile designato dal Direttore sentito il legale rappresentante dell’ente gestore.
L’Accademia favorisce la mobilità studentesca, attuando il principio della reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero è materia disciplinata da apposito regolamento.