Domanda n. 1 – Mi sono iscritto ed immatricolato al PeF 60 per la classe A001, ho conseguito i 24 CFA entro il 31 ottobre 2022, tra le materie frequentate vi era Antropologia culturale per la quale ho acquisito 6 CFA, posso far valere tali crediti? Cosa devo fare?
Risposta n. 1
Coloro che hanno conseguito i 24 CFA, ottenendo 6 CFA per la frequenza dell’insegnamento di Antropologia culturale possono richiedere il riconoscimento di detti crediti con l’esonero dalla frequenza di tale insegnamento, prevista per 24 ore in presenza.
La domanda va inviata via PEC all’indirizzo mail abav@abav.pec.it oppure tramite raccomandata o consegna brevi manu, entro il 21 agosto 2024 allegando copia del certificato di attribuzione dei 24 CFU/CFA sottoscritta per autocertificazione ed allegato documento di riconoscimento valido secondo il seguente modello:
“Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo,
Il sottoscritto (cognome) (nome), corso PeF 60, classe di concorso A0xx chiede il riconoscimento di 6 CFA relativi all’insegnamento di Antropologia culturale e l’esonero dalla frequenza delle relative lezioni, allega copia del certificato rilasciato dall’Istituzione (Università o Accademia) ove ha frequentato e ha acquisito, entro il 31 ottobre 2022, i suddetti 24 CFU/CFA, sottoscritto per autocertificazione ed allega copia del documento di riconoscimento. (Firma)”
Domanda n. 2 – Come devo attestare il conseguimento dei 24 CFU/CFA?
Risposta n. 2
I 24 CFU/CFA devo essere stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Il DM di riferimento è il n. 616 del 18 agosto 2017 che ha stabilito:
(art. 3, comma 2)
“2. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 i crediti aggiunti,-i ed extra-curricolari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/ accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti.”
(art. 3 comma 3)
“… I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari, …
-
a) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione …
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b) Psicologia …
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c) Antropologia …
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d) Metodologie e tecnologie didattiche …”
(art3, comma 4)
“4. Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui al comma 3. Gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative dei percorsi di cui al presente articolo sono quelli indicati negli allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.”
Con la Nota Prot. n. 32688 del 17 novembre 2017 il MUR ha chiarito in merito all’acquisizione dei “24 crediti formativi accademici” di cui all’art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e art. 3 del decreto Ministeriale n. 616/2017 che:
“…
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a) la singola Istituzione potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa;
tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SAD, CFA, votazione finale ed obbiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
2. b) sulla base delle suddette attestazioni presso l’Istituzione cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obbiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/2017.”
Pertanto, per attestare il conseguimento dei 24 CFU/CFA dovrà essere prodotta una copia, sottoscritta per autocertificazione e corredata di copia di documento di identità, della certificazione dell’università o della Istituzione AFAM (no di enti esterni al sistema) che indichi:
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date di inizio e termine dei corsi;
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data dell’esame per singola disciplina;
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attività svolte, comprese di SAD, CFA, votazione finale ed obbiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
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quanti crediti sono stati acquisiti con frequenza in presenza in aula e quanti con modalità telematiche (non più di 12 crediti.
I punti che precedono sono essenziali e in mancanza i 24 CFU/CFA non potranno essere riconosciuti.
Domanda n. 3 – Sono iscritto ed immatricolato al PeF 30 per la classe A001, ho conseguito i 24 CFA entro il 31 ottobre 2022, quali crediti mi sono riconosciuti?
Risposta n. 3
Il “pieno” riconoscimento dei 24CFU/CFA stabilito dal MUR è riservato, alle condizioni previste, ai soli iscritti ed immatricolati ai PeF60. Per il verso PeF30 l’aver conseguito i 24 CFU/CFA non da diritto a nessun credito